In questa guida spieghiamo le differenze sostanziali tra i due atti, come riconoscerli e come comportarsi in ciascun caso.
Avviso bonario: cos'è davvero
L'avviso bonario — il cui nome tecnico è comunicazione di irregolarità — non è un atto impositivo in senso stretto. È una comunicazione con cui l'Agenzia delle Entrate ti informa che, controllando la tua dichiarazione dei redditi, ha trovato qualcosa che non torna.
Le irregolarità possono emergere da due tipi di controllo:
Controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/73). Il sistema informatico dell'Agenzia incrocia i dati della dichiarazione con quelli in suo possesso (versamenti F24, certificazioni uniche, dati catastali). Se risulta un'imposta dichiarata ma non versata, o un credito utilizzato in misura superiore al dovuto, parte la comunicazione. È un controllo di coerenza aritmetica, non di merito.
Controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73). L'ufficio verifica la documentazione a supporto di detrazioni, deduzioni e ritenute dichiarate. Può richiedere al contribuente di esibire scontrini, fatture, certificazioni mediche, contratti. Se la documentazione manca o è insufficiente, l'ufficio rettifica la dichiarazione ed emette la comunicazione.
In entrambi i casi, l'avviso bonario ti dà la possibilità di regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte: il 10% dell'imposta per i controlli automatizzati, il 20% per i controlli formali — molto meno del 30% ordinario che scatterebbe con la cartella esattoriale.
Cosa non è l'avviso bonario
Non è un accertamento. Non è una cartella. Non è un titolo esecutivo. L'Agenzia non sta ancora "pretendendo" il pagamento in senso tecnico: ti sta segnalando un'anomalia e ti dà un termine per rispondere o pagare a condizioni agevolate.
Avviso di accertamento: cos'è
L'avviso di accertamento è un atto impositivo vero e proprio. Con questo atto, l'Agenzia delle Entrate ridetermina la base imponibile, l'imposta dovuta o entrambe, sulla base di un'attività di verifica più approfondita rispetto ai controlli automatici o formali.
L'accertamento può riguardare:
- redditi non dichiarati o dichiarati in misura inferiore
- costi dedotti senza i requisiti previsti
- operazioni ritenute inesistenti o simulate
- incongruenze tra il tenore di vita e i redditi dichiarati (accertamento sintetico/redditometro)
A differenza dell'avviso bonario, l'avviso di accertamento contiene una pretesa tributaria definita, motivata e quantificata. Dal momento della notifica, produce effetti giuridici immediati: il contribuente ha 60 giorni per impugnarlo davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, oppure per accettarlo (in tutto o in parte) beneficiando della riduzione delle sanzioni a un terzo tramite acquiescenza.
Se non impugnato e non pagato, l'avviso di accertamento diventa definitivo e viene iscritto a ruolo per la riscossione coattiva tramite ADER.
Le differenze chiave
Natura giuridica
L'avviso bonario è una comunicazione amministrativa: informa il contribuente di un'irregolarità riscontrata. L'avviso di accertamento è un provvedimento impositivo: ridetermina l'imposta dovuta con effetti vincolanti.
Origine
L'avviso bonario nasce da controlli automatizzati o formali sulla dichiarazione (artt. 36-bis e 36-ter). L'avviso di accertamento nasce da un'attività di verifica sostanziale: indagini bancarie, verifiche della Guardia di Finanza, controlli incrociati, analisi del rischio fiscale.
Sanzioni
Con l'avviso bonario, se paghi entro 30 giorni dalla ricezione, le sanzioni sono ridotte al 10% (controllo automatizzato) o al 20% (controllo formale). Con l'avviso di accertamento, l'acquiescenza entro 60 giorni riduce le sanzioni a un terzo del minimo edittale — che nella maggior parte dei casi corrisponde al 30%, quindi paghi il 10%. Ma la base di calcolo è diversa e l'importo complessivo è generalmente più alto.
Termini di risposta
Per l'avviso bonario: 30 giorni dalla ricezione (60 giorni se la comunicazione arriva tramite intermediario abilitato). I termini sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno.
Per l'avviso di accertamento: 60 giorni dalla notifica per il ricorso o l'acquiescenza. Se si presenta istanza di accertamento con adesione, i termini per il ricorso sono sospesi per 90 giorni.
Impugnabilità
L'avviso di accertamento è impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni. L'avviso bonario, formalmente, non rientra nell'elenco degli atti impugnabili dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 — ma la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che è comunque impugnabile autonomamente quando esprime una pretesa tributaria definita. In pratica, il contribuente non è obbligato ad aspettare la cartella per contestare.
Conseguenze dell'inerzia
Se ignori l'avviso bonario, l'Agenzia iscrive le somme a ruolo e ricevi una cartella esattoriale con sanzioni piene (30%) e interessi. Se ignori l'avviso di accertamento, l'atto diventa definitivo dopo 60 giorni e l'importo viene iscritto a ruolo per la riscossione, con possibilità di fermo, ipoteca e pignoramento.
Come riconoscerli a colpo d'occhio
Non sempre è immediato distinguerli, soprattutto per chi non è del settore. Ecco gli elementi da cercare nel documento:
È un avviso bonario se l'intestazione riporta "Comunicazione di irregolarità" o "Esito del controllo automatizzato/formale", se cita l'art. 36-bis o 36-ter del DPR 600/73, e se indica un termine di 30 giorni per il pagamento con sanzioni ridotte.
È un avviso di accertamento se l'intestazione riporta "Avviso di accertamento" con un numero di protocollo, se contiene una motivazione articolata (non solo un riepilogo numerico), se indica l'ufficio che ha emesso l'atto e il responsabile del procedimento, e se specifica il termine di 60 giorni per l'impugnazione.
In caso di dubbio, il riferimento normativo è il dato più affidabile: art. 36-bis o 36-ter significa controllo dichiarativo (avviso bonario); artt. 38, 39, 40 o 41 del DPR 600/73 significano accertamento sostanziale.
Cosa fare quando ne ricevi uno
Se è un avviso bonario
Il primo passo è verificare se la pretesa è fondata. In molti casi lo è: un F24 pagato in ritardo, un credito utilizzato oltre il limite, una detrazione senza la documentazione richiesta. In questi casi, pagare entro 30 giorni con le sanzioni ridotte è la scelta più conveniente. È possibile anche rateizzare l'importo.
Se invece la pretesa è errata — hai i documenti che dimostrano il pagamento, la detrazione è legittima, c'è un errore di calcolo — puoi presentare le tue osservazioni all'ufficio competente entro lo stesso termine. L'ufficio riesamina la posizione e, se le osservazioni sono fondate, annulla o rettifica la comunicazione.
Se è un avviso di accertamento
Hai tre strade principali, da valutare entro 60 giorni:
Acquiescenza. Accetti la pretesa e paghi con sanzioni ridotte a un terzo. Conviene quando il vizio è formale o l'importo contestato è modesto rispetto ai costi di un contenzioso.
Accertamento con adesione. Chiedi un contraddittorio con l'ufficio per rideterminare l'imposta. Se si raggiunge un accordo, le sanzioni si riducono a un terzo. La richiesta sospende il termine per il ricorso di 90 giorni.
Ricorso. Impugni l'atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. È la strada obbligata quando ritieni che la pretesa sia totalmente infondata e non c'è margine di trattativa.
In tutti i casi, prima di decidere, vale la pena verificare se l'atto presenta vizi che lo rendono annullabile in autotutela: errore di persona, prescrizione, doppia imposizione, errore di calcolo. Se il vizio è manifesto, l'istanza di autotutela è più rapida e meno costosa di qualunque altra opzione.
Due atti, una regola: non ignorarli mai
La differenza più importante tra avviso bonario e avviso di accertamento è questa: il primo ti dà un'opportunità (sanzioni ridotte, tempi per documentare), il secondo ti impone una scelta (pagare, trattare o contestare). In entrambi i casi, l'errore peggiore è non fare nulla.
Un avviso bonario ignorato diventa cartella. Un avviso di accertamento ignorato diventa titolo esecutivo. In entrambi i casi, le sanzioni aumentano, gli interessi maturano e le opzioni si riducono.
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Ultimo aggiornamento: giugno 2026. Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza di un professionista abilitato. Ogni pratica gestita tramite Sgravia è verificata da un professionista iscritto all'albo, come previsto dalla L. 132/2025.


